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FAQ - Frequently Asked Questions
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GARANZIA CDV
- Risposte alle vostre domande
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Risposte
- 1) Ho comprato un vostro prodotto, ho diritto a 2 anni di garanzia ?
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- Il cliente CDV beneficia di 2 differenti garanzie.
Per evitare equivoci, di seguito, le tipologie di garanzia da poter usufruire:
- GARANZIA CONVENZIONALE, è la garanzia che il produttore fornisce volontariamente al cliente finale attraverso un “certificato di Garanzia“ che accompagna ogni prodotto.
Ad oggi, garantiamo i nostri prodotti direttamente al consumatore finale per un periodo di 12 mesi dalla data d’acquisto.
La durata ed i termini sono riportati sui Certificati di Garanzia, inoltre, per ulteriori informazioni, vi consigliamo di consultare l’area FAQ sul sito www.cdv.it.
- GARANZIA LEGALE (già conosciuta come “garanzia dei 2 anni”) , è invece regolamentata
secondo il vigente decreto (n. 206 del 6.09.2005) che prevede una copertura temporale di 24 mesi dalla data d’acquisto da parte del consumatore (utente finale) presso il rivenditore da cui si è effettuato l’acquisto.
Attenzione: vi consigliamo di consultare il decreto stesso, per verificare eventuali eccezioni in merito a:durata (ad esempio in caso di prodotti usati), modalità di gestione e responsabilità dirette.
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- 2) Ho comprato un vostro prodotto e non riesco a capire se la durata di garanzia è di 12 mesi o di 24 come previsto da norme vigenti?
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- E’ possibile che il prodotto acquistato sia ad oggi garantito direttamente da CDV per 12 mesi,
come riportato nel Certificato di Garanzia Convenzionale annesso.
Sottolineiamo che la presenza della Garanzia Convenzionale è volontaria e può essere di durata diversa, anche inferiore ai 24 mesi; la sua presenza SI AGGIUNGE e NON SOSTITUISCE la GARANZIA LEGALE a tutela del consumatore.
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- 3) Qual è la differenza tra la Garanzia del produttore (Certificato di Garanzia ) e la garanzia di legge (del consumatore) ?
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- La Garanzia Convenzionale (volontaria) è una garanzia fornita dal Produttore e/o dall’importatore dei prodotti; può avere durata INFERIORE ai 24 mesi (dalla data d’acquisto). Qualora il consumatore decidesse di avvalersi di tale Garanzia, potrà ottenere il ripristino funzionale del prodotto (se difettoso) rivolgendosi direttamente alla Rete di Centri Assistenza Autorizzati CDV.
Termini e modalità per avvalersi di tale Garanzia sono quelle specificate nel certificato di garanzia Stesso.
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- La “GARANZIA LEGALE” meglio nota come “garanzia dei 2 anni” è invece regolamentata dal CODICE DI TUTELA DEL CONSUMATORE (incorpora anche le indicazioni di cui al ex. D.Lgs. N. 24) e non necessità di alcun “certificato di garanzia” ma, con limiti e modalità definite dal Decreto stesso, può essere esercitata direttamente nei CONFRONTI DEL VENDITORE facendo riferimento alla prova d’acquisto.
In particolare i 24 mesi di “tutela del consumatore” si intendono:
- entro i primi 6 mesi di GARANZIA l’obbligo alla prova (ossia la dimostrazione che l'eventuale guasto o malfunzionamento non dipende da difetti di fabbrica) spetta al venditore.
- dal 6° mese sino al 24° mese di garanzia non si tratta di GARANZIA ma di TUTELA. In questo periodo l’onere della prova è però a CARICO DEL CONSUMATORE, il quale deve dimostrare al VENDITORE che il prodotto è effettivamente difettoso, in caso contrario saranno addebitati, al consumatore stesso, i costi di esame tecnico.
A tal fine il consumatore deve dimostrare, oltre al possesso di un valido documento di acquisto:
1) che il bene presenta un difetto di conformità;
2) che tale difetto è stato denunciato nei tempi previsti;
3) che il difetto denunciato è un difetto originario, vale a dire che già esisteva al momento dell’acquisto, pur essendosi manifestato successivamente.
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- 4) A chi mi devo rivolgere per tutelare il mio diritto di consumatore se voglio avvalermi della garanzia legale ?
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- Il responsabile diretto di fronte ad un consumatore finale che si appella al CODICE DI TUTELA DEL CONSUMATORE è il negoziante, che ha venduto il prodotto al consumatore. Quindi qualora il consumatore esigesse il ripristino del prodotto nei limiti previsti dal Decreto, DOVRA’ FAR RIFERIMENTO DIRETTAMENTE al negoziante presso il quale il consumatore ha effettuato l’acquisto del bene.
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- 5)Per quanto tempo il CODICE DI TUTELA DEL CONSUMATORE sostiene il consumatore finale?
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- Il Decreto tutela il consumatore finale per una durata TOTALE DI 24 MESI ENTRO I PRIMI 6 mesi (Rif. punto 4) dalla consegna del prodotto all’acquirente finale, l’onere della prova è a carico del negoziante. Entro tale periodo è il negoziante che dovrà provare la conformità del prodotto e cioè che il prodotto non era difettoso al momento della consegna. Qualora ciò non fosse possibile, dovrà accettare il prodotto dal consumatore ed attivarsi per la riparazione dello stesso.
- DAL 6° MESE IN POI (non è GARANZIA ma TUTELA), l’ONERE DELLA PROVA SARA’ INVECE A TOTALE CARICO DEL CLIENTE il quale dovrà dimostrare al negoziante che il prodotto non è conforme a quanto pattuito e che tale mancata conformità era presente sin dal momento della consegna del prodotto.
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- 6)Quali sono i prodotti oggetto della “tutela legale” a cui fa riferimento il CODICE DI TUTELA DEL CONSUMATORE?
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- Tutti i prodotti acquistati per uso personale, quindi sono ESCLUSI i prodotti acquistati da società, associazioni, liberi professionisti, al fine di essere utilizzati nell’ambito delle proprie attività commerciali o professionali.
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- 7)Come viene tutelato l’utente finale dal CODICE DI TUTELA DEL CONSUMATORE?
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- Il Decreto Legislativo garantisce al consumatore finale la fruibilità del prodotto da Lui acquistato senza costi aggiuntivi ed attraverso uno dei seguenti 4 rimedi che NON SONO ALTERNATIVI o DISCREZIONALMENTE SCELTI DEL CONSUMATORE BENSl logicamente esperibili :
(1) riparazione - RIMEDIO PRINCIPALE
(2) sostituzione
(3) riduzione del prezzo pagato (sconto)
(4) risoluzione del contratto con conseguente restituzione del prodotto e rimborso del
prezzo pagato.
Il RIMEDIO PRINCIPALE è la riparazione, che se effettuata a regola d’arte, in tempo ragionevole e non risulta antieconomica per il VENDITORE, permette allo stesso VENDITORE di evitare i rimedi n. (2), (3), o (4) di cui sopra.
NOTA:
LA “PROTEZIONE DEL CONSUMATORE” NON E’ VALIDA qualora la difettosità del prodotto fosse attribuibile a:
- cause esterne - derivate da comportamenti imputabili al consumatore: danneggiamento del prodotto (esempio liquidi, incuria, urti o danni, cadute, sovratensioni, sovracorrenti, manomissioni, utilizzo scorretto del prodotto non in linea con le avvertenze e le caratteristiche del prodotto stesso).
- interventi di normale manutenzione necessari al corretto funzionamento del prodotto (pulizia ingranaggi, lubrificazione, pulizia organi di lettura/scrittura, sostituzione di parti soggette a normale logorio e consumo).
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- 8)Posso pretendere la sostituzione del prodotto invece della riparazione?
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- Il Decreto Legislativo, pur contemplando tale rimedio, evidenzia come scelta primaria la RIPARAZIONE del bene. Solo se la RIPARAZIONE non può essere fatta per motivi oggettivi oppure se è ripetitiva e non risolutiva, se risultasse di fatto oggettivamente ANTIECONOMICA, a questo punto il VENDITORE stesso dovrebbe proporre il secondo dei rimedi (rif. Punto 7) previsti e cioè la
SOSTITUZIONE del bene. Qualora anche la SOSTITUZIONE non fosse espletabile per cause di forza maggiore (esempio, il bene risultasse non più disponibile) il rimedio potrebbe identificarsi con una delle altre possibilità previste a cascata:
(3) riduzione del prezzo pagato (sconto), se il difetto risultasse tale da NON influire sulla funzionalità e se la proposta è accettata dal cliente;oppure:
(4) risoluzione del contratto con conseguente restituzione del prodotto, completo in tutte le sue parti integre (imballo, accessori, ecc.), e rimborso del prezzo pagato.
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- 9)Posso rivolgermi ad un Centro Assistenza Autorizzato CDV per far valere il mio diritto di consumatore?
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Il responsabile diretto e primario nei confronti del Consumatore è il VENDITORE. Al Centro Assistenza Autorizzato è demandato SOLO il ruolo di VERIFICATORE della documentazione presentata in accompagnamento al prodotto e di ESECUTORE dell’eventuale intervento tecnico o riparazione necessaria al ripristino del corretto funzionamento del prodotto. In particolare, il Centro Assistenza Autorizzato opera o potrebbe operare su mandato e/o autorizzazione del VENDITORE, a cui resta comunque la responsabilità della scelta e l’onere (iniziale) dei costi necessari al ripristino funzionale del prodotto (ovviamente se entro i termini ed i diritti previsti dal decreto legislativo). Al Centro di Assistenza Autorizzato non può essere richiesto di prendersi carico DIRETTAMENTE di costi e/o oneri come previsti dal summenzionato Decreto legislativo.
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10) Come viene utilizzato il certificato di garanzia?
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Per usufruire del Servizio di Garanzia CDV, l'acquirente deve presentare il certificato accompagnato dalla prova d'acquisto in originale unitamente al prodotto non funzionante completo di tutti gli accessori e dell'imballo originale.
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L'effettuazione di uno o più riparazioni durante il periodo di garanzia non ne prolunga la durata.
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11) Ci sono esclusioni dalla garanzia?
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- Per Assistenza Tecnica del Prodotto in Garanzia si intende la sostituzione o la riparazione gratuita delle parti riscontrate difettose.
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- Non sono coperte da garanzia: le parti estetiche e tutte le parti elettriche ed elettroniche danneggiate a causa di negligenza nell'uso, per manutenzione effettuata da personale non autorizzato, a causa di trasporti effettuati senza le dovute cautele e per circostanze non imputabili a difetti di fabbricazione dell'apparecchio. Sono inoltre esclusi dalla garanzia tutti i componenti soggetti ad usura (es. batterie) e malfunzionamenti dovuti all'utilizzo di componenti, software, materiale di consumo, accessori (telecomandi, joypad, cd giochi, cavetteria, alimentatori esterni).
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- Non sono coperti da garanzia tutti i prodotti malfunzionanti colpiti da ogni tipo di agente esterno (tensione domestica variabile, agenti atmosferici, ecc.).
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- A discrezione della CDV potrà essere sostituito l'intero apparecchio con lo stesso modello o con un prodotto alternativo di pari valore senza che ciò costituisca prolungamento della garanzia.
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- E' escluso il risarcimento per danni diretti e indiretti causati a persone o cose conseguenti all'uso o alla ospensione d'uso dell'apparecchio.
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- C.D. Video S.p.A. si riserva la facoltà di decidere, a suo insindacabile giudizio, sulla validità della garanzia.
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- Se il reparto di assistenza tecnica CDV dovesse riscontrare l'assenza di difetti sul reso e/o condizioni di esclusione della garanzia, verranno addebitate, alla restituzione della merce, tutte le spese di spedizione e riparazione.
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NOTA:
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Questa è l'unica garanzia valida e nessuno è autorizzato a modificare i termini o rilasciare altri verbali o scritte. Dovranno essere presentati insieme all'apparecchiatura, il certificato originale debitamente compilato e lo scontrino o la ricevuta quali prova di acquisto.
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12) La garanzia CDV ricopre i pixel difettosi dei pannelli LCD?
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A causa dell'elevatissimo numero di subpixel presenti nei moderni pannelli LCD e della complessità del processo produttivo, nonostante le più moderne tecnologie costruttive, esiste la remota possibilità che qualche pixel risulti fuori specifica.
Un pixel difettoso può risultare "acceso"(Bright Dot) o "spento"(Dark Dot). "Acceso" significa che il pixel appare bianco su uno sfondo normalmente scuro, mentre "spento" significa che il pixel appare nero su uno sfondo normalmente chiaro. Un pixel è considerato difettoso quando al suo interno vi sono uno o più subpixel difettosi.
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Lo standard che stabilisce i parametri sulla qualità di un pannello Lcd è la normativa ISO 13406-2, definita dall'International Standard Organization, che definisce il massimo numero di pixel difettosi che possono comparire sul proprio pannello e la loro tipologia. La normativa prevede quattro classi, così definite:
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Normativa ISO 13406-2
| Classe |
Pixel Chiari (Bright Dot) |
Pixel Scuri (Dark Dot) |
SubPixel difettosi |
I |
0 |
0 |
0 |
II |
2 |
2 |
5 |
III |
5 |
15 |
50 |
IV |
50 |
150 |
500 |
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I valori massimi ammissibili di difettosità per i nostri prodotti rientrano nella II classe.
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